I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprieta' contadina, da effettuarsi a termini dell'art. 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario. Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Testo vigente dal 28 febbraio 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-02-01;53~art4 · fonte del testo

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