Art. 5 — Attività dimostrativa e assistenza tecnica

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare programmi ed Iniziative di carattere straordinario Interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attivita' dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonche' la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole - anche attraverso il promovimento di contatti con l'agricoltura di altri Paesi - con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone. Esso e', altresi', autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo, per lo svolgimento di programmi e di iniziative riguardanti le attivita' di cui al comma precedente. Quando trattasi di iniziative che rivestano particolare importanza per il perseguimento di fini di interesse generale, assunte da enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in particolare dagli enti di sviluppo, il finanziamento puo' essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile. A favore dei predetti enti che gestiscono centri di addestramento professionale istituiti per soddisfare esigenze perseguite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere concessi contributi per il funzionamento dei centri medesimi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493. Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire l'indirizzo e il coordinamento della materia di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art5 · fonte del testo

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