Art. 7 — Attività dimostrativa ed assistenza tecnica

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attivita' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonche' le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attivita' svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art7 · fonte del testo

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