Art. 41 — Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attivita' fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o In parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo. Le somme di cui agli articoli 44 e 45, lettere d) e e), non utilizzate nell'anno per cui sono stanziate, possono essere utilizzate negli anni successivi.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art41 · fonte del testo

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