Art. 13 — Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia

Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, e' destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previsti nonche' per le iniziative di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini ed ovini. L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilita' del predetto fondo, nonche' per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto o ente mutuante, a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonche' della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi. I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purche' chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

8

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che i fondi nazionali di rotazione di cui agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Ha inoltre disposto (con l'art. 137) che "Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1 gennaio 1978".

Testo vigente dal 13 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1966 al 13 settembre 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che i fondi nazionali di rotazione di cui agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Ha inoltre disposto (con l'art. 137) che "Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1 gennaio 1978".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art13 · fonte del testo

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