L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

  • a)all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o alla espropriazione di ville;
  • b)alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprieta' dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;
  • c)ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;
  • d)a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art2 · fonte del testo

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