I fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per:

  • a)il servizio dei mutui;
  • b)la concessione di contributi;
  • c)la esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2;
  • d)le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente. Alle categorie di spesa relative ai compiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 2 non puo' essere assegnata una parte superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario. Nella predetta quota massima del 10 per cento da riservare alle categorie di spesa indicate dalla lettera d) dell'articolo 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art12 · fonte del testo

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