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Il Governo del Re e' autorizzato ad iscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro, la somma occorrente per la fabbricazione, la emissione e il collocamento del nuovo titolo redimibile 3.50 per cento netto.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
