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Quando venisse attuato il riscatto dei titoli di debito redimibile, considerati ai numeri 1, 5 (2ª categoria), 11, 12 dell'allegato annesso alla presente legge, la residua rendita 3.50 per cento, amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti per provvedere al servizio degl'interessi e del rimborso dei capitali relativi, in conformita' alle disposizioni dell'allegato M della legge 22 luglio 1904, n. 339 (tabella A), sara' annullata salvo il diffalco di una somma capitale corrispondente alla plus-valenza della rendita all'atto dell'annullamento in confronto del valore ad essa attribuito alla data dell'assegnazione, somma da depositarsi ai termini dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
