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[1]Le operazioni indicate nel precedente articolo saranno eseguite con la consegna dei titoli del nuovo debito redimibile creato con l'art. 1 della presente legge, per il capitale nominale corrispondente ai titoli riscattati, ovvero pagando in contanti, alla pari, il valore capitale nominale dei titoli da riscattare, oltre quanto fosse dovuto per premio pattuito fino dalla loro emissione.
[2]Per compiere tali operazioni, il ministro del tesoro ha facolta' di emettere titoli del nuovo debito redimibile 3.50 per cento netto, indipendentemente dal contingente fissato dall'art. 2, e alle condizioni piu' favorevoli per l'erario. Agli stessi effetti, potra' temporaneamente valersi delle disponibilita' di Cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro mediante successive emissioni dei titoli anzidetti.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
