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Nonostante qualsiasi contraria disposizione di legge, previa autorizzazione mediante decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri, il ministro del tesoro provvedera', gradatamente, al riscatto dei certificati ferroviari emessi a tenore delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, e secondo l'opportunita' a riscatto dei titoli di debito redimibile a saggio d'interesse netto superiore al 3.50 per cento descritti nella tabella allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
