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Il ministro del tesoro potra' valersi del nuovo titolo redimibile 3.50 per cento netto creato con la presente legge come degli altri mezzi autorizzati con l'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, allo scopo di provvedere:
- a)al pagamento delle somme considerate nello stesso art. 3 della legge 23 dicembre 1906, e nell'art. 20 del1a legge sui servizi di navigazione del 5 aprile 1908, n. 111;
- b)al pagamento delle spese che non siano altrimenti coperte con stanziamenti di bilancio, per le nuove costruzioni di strade ferrate a tenore dell'art. 22 della legge 12 luglio 1908, n. 444.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
