Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le rendite redimibili 3.50 per cento, da emettersi in conformita' dell'articolo precedente, saranno inscritte nel Gran Libro del Debito pubblico per categorie del valore capitale, ciascuna, di 150 milioni di lire.
[2]Le emissioni dei titoli stessi non potranno eccedere, per ciascun anno, il valore capitale di 150 milioni.
[3]Ciascuna categoria sara' composta di titoli unitari del valore capitale di L. 500, e di titoli multipli che potranno essere da L. 2500, da L. 5000, da L. 10,000, da L. 20,000.
[4]Per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, saranno stabilite le norme per l'emissione dei titoli, per l'ammortamento di essi mediante sorteggio e per loro pagabilita' all'estero.
[5]Sono estese al nuovo titolo di rendita redimibile tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro del Debito pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie alla presente legge.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
