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[1]Agli effetti della presente legge e' autorizzata la creazione di un titolo di debito ammortizzabile in 50 anni, fruttante l'interesse annuo di L. 3.50 per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura.
[2]Gl'interessi dei titoli suindicati saranno pagati in rate semestrali posticipate, scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
