Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella Sede dell'Istituto superiore ove insegnano. Possono pero' essere autorizzati dal ministro a risiedere in localita' prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, qualora cio' sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
