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I direttori degli Istituti predetti ed i professori direttori di laboratori e gabinetti scientifici non possono, sotto la loro personale responsabilita', eccedere nelle spese i fondi loro assegnati anno per anno a titolo di dotazione o di assegni straordinari.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
