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[1]Lo stipendio dei professori incaricati di ruolo delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e' fissato in L. 2000 annue.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli attuali incaricati di ruolo delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 527, conserveranno la loro qualita' ed il loro titolo con lo stipendio di L. 3000".
Il Regio D.L. 25 agosto 1919, n. 1580, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 6, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Lo stipendio degli incaricati di ruolo, di cui all'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale dell'8 maggio 1919, n. 715, e' elevato a L. 5000".
Testo in vigore dal 1 luglio 1919 al 16 dicembre 2009
