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[1]Gli organici e gli stipendi del personale assistente degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali, sono stabiliti, in conformita' della tabella B, annessa alla presente legge.

[2]I sessenni maturati sugli stipendi degli assistenti degli Istituti superiori e delle stazioni agrarie, sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;527~art11 · fonte del testo

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