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[1]Gli organici e gli stipendi del personale assistente degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali, sono stabiliti, in conformita' della tabella B, annessa alla presente legge.
[2]I sessenni maturati sugli stipendi degli assistenti degli Istituti superiori e delle stazioni agrarie, sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
