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I professori degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali, che hanno compiuto l'eta' di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione, o la indennita' loro spettante a termini di legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
