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L'agente ha facolta' di eseguire in ogni tempo, agli effetti previsti nello statuto, di cui all'art. 1 della presente legge, il riscatto degli anni impiegati nei servizi contemplati nello statuto medesimo in base ad uno stipendio o paga anche inferiore a quelli di cui era provvisto alla data in cui fu sottoposto alle ritenute per il trattamento di quiescenza perche' non inferiori alle L. 1000 annue.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
