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[1]((Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato liquida le pensioni ed i sussidi.
[2]Gli accertamenti sanitari per l'esonero dal servizio a causa di inabilita' sono eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico dell'Amministrazione ferroviaria.
[3]Il Consiglio d'amministrazione puo', sulla domanda dell'agente corredata di certificato medico, far nuovamente accertare l'inabilita' od anche solo le cause che la produssero a mezzo di un collegio di tre medici, fra cui il capo del servizio sanitario od un suo delegato, ed in questo caso l'agente ha facolta' di farsi assistere da un medico di sua fiducia. Il Consiglio d'amministrazione non puo' respingere la domanda per la visita di revisione che con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno due terzi di votanti.
[4]La domanda deve in ogni caso essere presentata entro 60 giorni da quello in cui fu data all'interessato comunicazione per iscritto dell'esonero con indicazione della inabilita' constatata e delle cause che la produssero.
[5]La domanda non sospende l'esecuzione del provvedimento d'esonero; pero', qualora il provvedimento venga revocato, sara' usato all'agente, dalla data del suo esonero, il trattamento previsto, a seconda dei casi, dal regolamento del personale.
[6]Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni ed ai sussidi e la determinazione del loro ammontare e' ammesso, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione da farsi in conformita' dell'articolo 127 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione della legge sulle pensioni civili e militari, il ricorso, da parte degli interessati, alla Corte dei conti, che giudica definitivamente)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
