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Gli agenti a paga giornaliera sono considerati, a partire dal 1° gennaio 1909, agli effetti delle ritenute ordinarie e straordinarie e dei contributi dell'Amministrazione, nonche' della liquidazione della pensione o del sussidio e dei riscatti, come se fossero provvisti di uno stipendio pari alla loro paga moltiplicata per 360.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
