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[1]Quando l'agente cessi dal servizio per causa d'infortunio sul lavoro prima che abbia compiuto 25 anni di servizio utile per la pensione ed esso o la famiglia abbiano diritto a conseguire un'indennita' per inabilita' permanente assoluta o parziale o per morte, a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, il supplemento eccezionale della pensione, ossia la differenza fra la pensione eccezionale liquidabile a norma dello statuto di Cassa pensioni e quella corrispondente alle ritenute versate, e' assegnato soltanto per la parte eventualmente eccedente la rendita vitalizia costituita con la detta indennita'.

[2]Analoga riduzione sul supplemento eccezionale di pensione sara' praticata anche per le somme che l'agente o la famiglia ottengano dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al risarcimento di danni per lesioni personali, in base alle disposizioni del Codice civile.

[3]All'agente che ha conseguito a causa d'infortunio sul lavoro diritto ad una indennita' per inabilita' permanente parziale, tale indennita' non e' corrisposta finche' sia mantenuto in servizio senza riduzione di salario.

[4]All'atto della cessazione dal servizio col pagamento della detta indennita' sono corrisposti anche i relativi interessi composti in ragione del 3.50 per cento all'anno.

[5]E' abrogata la disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

[6]La liquidazione dell'indennita' per gli infortuni sul lavoro viene fatta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in base alle disposizioni contenute nella legge succitata 31 gennaio 1904, n. 51, e suo regolamento, ferma restando la giurisdizione e procedura ordinaria per gli eventuali ricorsi.

Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 23 settembre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-09;418~art5 · fonte del testo

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