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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio delle pensioni e dei sussidi dispone delle seguenti entrate:
- a)delle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni e competenze accessorie degli agenti;
- b)delle ritenute straordinarie in occasione di assunzione in servizio in prova o stabile, o di aumento di stipendio degli agenti;
- c)dei contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- d)del 2 per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato;
- e)degli introiti per gli aumenti di tasse previsti dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sui trasporti che saranno effettuati dopo il 31 dicembre 1908, sulla ferrovia Brescia-Iseo;
- f)dell'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;
- g)degli interessi delle somme costituenti al 31 dicembre 1908, i patrimoni dell'attuale Cassa pensioni, dell'attuale Consorzio di mutuo soccorso e dell'attuale Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;
- h)degli interessi delle somme raccolte presso la Cassa dei depositi e prestiti, a norma dell'art. 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per i proventi di cui e' cenno nell'art. 21 della legge stessa e per gli aumenti di tasse stabiliti dal successivo art. 22 limitatamente ai trasporti effettuati a tutto il 31 dicembre 1908;
- i)degli interessi della somma che, a norma dell'art. 35 del capitolato d'esercizio della ex-Rete Adriatica, annesso al contratto approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, risultera' dovuta dalla Societa' per le strade ferrate meridionali per colmare l'insufficienza dei versamenti fatti anteriormente al 1° luglio 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per la Rete di sua proprieta';
- l)degli interessi delle somme che in applicazione dell'art. 35 dei capitolati d'esercizio delle ex-Reti Adriatica e Mediterranea e dell'art. 31 del capitolato di esercizio della ex-Rete sicula, annessi ai contratti approvati colla suindicata legge 27 aprile 1885, risultassero dovute dalle Societa' gia' esercenti le dette Reti per i disavanzi verificatisi dopo il 30 giugno 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per le ex-Reti medesime;
- m)degli interessi delle somme accumulate ed investite coi residui attivi di cui nel precedente articolo 2.
[2]I valori di cui alle lettere g), h), i), l), m), formano un fondo di dotazione pel servizio delle pensioni e dei sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato, sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato dall'art. 8 della legge 6 luglio 1897, n. 252.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 1 gennaio 2000
