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[1]Le disposizioni della presente legge verranno anche esse contemplate nel testo unico di cui l'art. 88 della legge 7 luglio 1907, n. 429.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Bertolini. Carcano. Cocco-Ortu.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
