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[1]Col 1° gennaio 1909 alla tabella graduatoria organica ed ai quadri di classificazione del personale delle ferrovie dello Stato approvati con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, sono apportate le variazioni ed aggiunte risultanti dalla tabella e dal quadro di classificazione annessi alla presente legge allegati A e B.
[2]Gli agenti che hanno lo stipendio eguale al nuovo minimo della loro qualifica e quelli che l'ottengono coll'andata in vigore delle variazioni suddette passeranno normalmente allo stipendio successivo, alla data in cui vi avrebbero diritto con l'applicazione dei quadri di classificazione approvati con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, sulla base dello stipendio di cui sono provvisti e della relativa decorrenza.
[3]Le scrivane avventizie in funzioni continuative, che al 1° gennaio 1909 abbiano compiuto un servizio ininterrotto di anni quattro, saranno nominate stabili; quelle con servizio minore di anni quattro passeranno in prova. La relativa posizione nel quadro di classificazione sara' determinata per le scrivane stabili dal Consiglio d'amministrazione e per quelle in prova dal direttore generale.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
