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[1]A parziale deroga dell'art. 53 della legge 7 luglio 1907, n. 429, le norme riguardanti il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con decreto Reale 22 luglio 1906, n. 417, non potranno essere modificate se non con legge speciale qualora dalle modificazioni derivi una maggiore spesa.
[2]E' abrogato il terzo comma dell'art. 81 della succitata legge 7 luglio 1907, n. 429.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
