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[1]Alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dai sussidi corrispondono appositi capitoli nel bilancio ferroviario.
[2]I residui attivi sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in altri modi stabiliti da apposite leggi.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
