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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede direttamente alla liquidazione di tutte le pendenze relative alle gestioni degli attuali cessanti Comitati di Cassa pensioni, Cassa soccorso ed Istituto di previdenza, applicando le norme fissate nei rispettivi statuti, salvo il disposto dell'art. 7 della presente legge, cui si intendono soggette, anche per l'eventuale ricorso, le liquidazioni di pensioni o sussidi relative a dette gestioni.
[2]Rimangono peraltro di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria le controversie litigiose che in materia fossero gia' state iniziate avanti il 1° gennaio 1909.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
