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[1]Gli aumenti di tassa stabiliti dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sono estesi ai trasporti su tutte le ferrovie esercitate dallo Stato e provvisoriamente riuniti ai prodotti ferroviari, fino a che con apposita riforma delle tariffe da effettuarsi contemporaneamente a quella prescritta dall'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, non siano stati compresi nei relativi prezzi.
[2]Per la linea Brescia-Iseo gli aumenti di tasse continuano ad essere applicati colle disposizioni di legge in vigore, ed il loro importo e' versato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, agli effetti dell'art. 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
