Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli agenti gia' in servizio presso la Societa' veneta e passati alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in conformita' della legge 28 giugno 1906, n. 261, i quali alla data della loro inscrizione al nuovo Istituto di previdenza, a norma dell'articolo 4 della legge stessa avevano compiuta l'eta' di 30 anni, la ritenuta straordinaria versata per tassa d'entratura e' ridotta al solo decimo dello stipendio o della paga annua di cui erano provvisti alla data medesima.
[2]Il riscatto gia' eseguito colle somme versate dalla Societa' Veneta, del tempo impiegato dai detti agenti in servizio delle ferrovie esercitate dalla Societa' medesima, sara' nuovamente calcolato con l'applicazione delle norme dello statuto della Cassa pensioni e dell'art. 9 della presente legge, computando, agli effetti di tale riscatto, anche l'eventuale somma da rimborsare a ciascun agente in dipendenza della riduzione della tassa d'entratura a norma della prima parte del presente articolo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
