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[1]La Cassa pensioni, il Consorzio di mutuo soccorso e l'Istituto di previdenza, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, cessano di esistere con il 31 dicembre 1908, ed il servizio attualmente di loro competenza delle pensioni e dei sussidi gia' liquidati, nonche' delle pensioni e dei sussidi da liquidare in avvenire, viene assunto dal 1° gennaio 1909 da una apposita gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[2]Le pensioni ed i sussidi a partire dal 1° gennaio 1909 per tutti gli agenti stabili ed in prova dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e loro famiglie, saranno liquidati in base alle norme dello statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290, e della presente legge.
[3]Alle pensioni degli agenti che nel giorno in cui entra in vigore la presente legge si trovano ascritti al Consorzio di mutuo soccorso od alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, e che all'atto del collocamento a riposo facciano ancora parte del personale a paga giornaliera, continuera' ad applicarsi l'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 7 luglio 1907, n. 429.
[4]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1909, oltre al pagamento delle indennita' per gli infortuni sul lavoro che a termine di legge sono gia' a suo carico, provvede pure direttamente alla loro liquidazione.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
