Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla approvazione del progetto delle opere da farsi con lo stesso Regio decreto di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
