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[1]Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i primi 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1929, sara' commisurato al 2 per cento sulle somme effettivamente prelevate e sara' pagato direttamente al Monte dei Paschi.
[2]A partire dal 6° anno e fino al 50° anno il concorso dello Stato sara' commisurato all'interesse del 2 per cento sulle somme annualmente residuate dall'ammortamento del capitale eseguito dal Comune in base ai saggi di interesse del 4 per cento, dal 6° al 15°, e del 4.50 per cento dal 16° al 50° anno, ragguagliato a somme annuali costanti.
[3]Detto concorso sara' corrisposto per i periodi suddetti rispettivamente al Monte dei Paschi ed agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.
[4]Al pagamento del concorso statale sara' provveduto con fondi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario 1928-1929, in aumento dei limiti annuali di spesa stabiliti dalle leggi dirette a favorire la costruzione delle opere igieniche dei Comuni.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
