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[1]Alla fine del quindicesimo anno, la Cassa depositi e prestiti, valendosi dei fondi degli Istituti di previdenza, di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, rilevera' il residuo debito capitale verso il Monte dei Paschi mediante un prestito da concedersi al comune di Siena al saggio del 6.50 per cento e da garantirsi nelle forme prescritte per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

[2]Salvo quanto e' prescritto dalla presente legge, nulla e' innovato nei riguardi di tale mutuo alle disposizioni che regolano i prestiti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa suddetta.

Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1582~art5 · fonte del testo

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