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[1]Il saggio di interesse da corrispondersi sul conto corrente e' previsto nella misura del 6 per cento liquidato annualmente, ivi compreso il concorso dello Stato.

[2]Per i primi cinque anni, sara' corrisposta al Monte dei Paschi la sola quota di interessi, mentre per i successivi 10 anni il detto Istituto del Monte dei Paschi ricevera' in pagamento dal Comune annualita' di ammortamento del capitale, che risultera' somministrato al termine del quinto anno, commisurate come se l'operazione dovesse estinguersi in 45 anni, al saggio di interesse del 4 per cento.

Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1582~art4 · fonte del testo

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