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[1]Al mutuo di cui alla presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
