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Per la regolarizzazione dei rapporti nascenti dalla presente legge tra la Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, ed il Monte dei Paschi e tra questo Istituto ed il comune di Siena, le disposizioni della legge stessa sostituiscono per ogni effetto la formale convenzione, e le eventuali particolarita' che si dovessero definire saranno stabilite fra detti enti con semplice corrispondenza, restando fermo, inoltre, che la Cassa depositi e prestiti rimane estranea all'operazione di anticipazione, che, a favore del comune di Siena, fara' il Monte dei Paschi e ai conseguenti rapporti che ne deriveranno.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
