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[1]Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per l'interno, per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilita' le opere necessarie al risanamento igienico ed edilizio della citta' di Siena, previa, per quanto non sia contemplato dalla presente legge, l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
[2]Alle espropriazioni relative saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
