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[1]Ove il comune di Parma sia inadempiente agli obblighi derivanti dal precedente articolo, il medesimo potra', con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze, essere dichiarato decaduto dai benefici previsti dalla presente legge, fermo restando, a suo carico, l'onere della restituzione delle somme gia' percepite, nei modi previsti dal precedente articolo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
