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[1]La restituzione dell'anticipazione della complessiva somma di L. 14,000,000, di cui alla presente legge, sara' effettuata, mediante il versamento da parte del comune di Parma, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, di trenta rate uguali e costanti dello importo ciascuna di L. 466,666.66, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, dal 1928 al 1957 compreso.
[2]Tali versamenti saranno effettuati indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla conseguente erogazione delle anticipazioni di cui all'art. 2.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
