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Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-1929 e per gli esercizi successivi saranno stanziati, in apposito capitolo, i fondi necessari pel pagamento delle anticipazioni di cui al precedente art. 2.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
