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All'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 2, entro i limiti della quota annua fissata allo stesso articolo, sara' provveduto direttamente dal Ministero delle finanze, per i primi nove decimi dell'importo totale dell'anticipazione stessa, in base allo stato di avanzamento dei lavori e in seguito a nulla osta del prefetto di Parma, e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno, in seguito al collaudo delle opere.
Testo in vigore dal 19 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
