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Ai pubblici incanti ed alle licitazioni per l'appalto della gestione dello imposte di consumo, nei Comuni della classe I, di cui all'art. 11 del testo unico per la finanza locale, puo' partecipare o deve essere invitato anche il locale Consorzio degli esercenti, quando abbia tenuto la gestione delle imposte di consumo almeno per un triennio, senza dar luogo a rilievi e sia regolarmente inscritto nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo, istituito con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886.
Testo in vigore dal 6 novembre 1940 al 22 dicembre 2008
