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[1]I Comuni delle classi da A a G e quelli della classe I che sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione centrale per la finanza locale, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934-XII, n. 383, della legge comunale e provinciale, devono - su proposta della Commissione stessa - affidare all'Istituto per un triennio la gestione delle imposte di consumo se la conducono in economia.
[2]Le condizioni dell'appalto saranno fissate dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.
Testo in vigore dal 6 novembre 1940 al 22 dicembre 2008
