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[1]I Comuni aventi una popolazione superiore a 5000 abitanti, che abbiano concessa la riscossione delle imposte di consumo ai consorzi di esercenti, a norma dell'art. 89 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per la finanza locale, affideranno, allo scadere dei contratti in corso, la riscossione delle imposte stesse all'Istituto Nazionale per la Gestione delle Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) per un triennio, con garanzia di un minimo di provento e mediante un aggio che saranno determinati dal Prefetto, udito il podesta'.

[2]Saranno del pari affidati all'Istituto e per eguale periodo di tempo, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, le gestioni per la riscossione delle imposte di consumo nei comuni e nei casi di cui al primo comma, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato stipulato il relativo contratto.

[3]Il personale attualmente in servizio presso le gestioni dei consorzi, in quanto ne abbia titolo a sensi delle vigenti disposizioni, sara' confermato dall'Istituto.

Testo in vigore dal 6 novembre 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1477~art2 · fonte del testo

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