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[1]All'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«L'Istituto subentra di diritto nella gestione degli appalti i cui concessionari sono dichiarati decaduti a termini di legge. Il Prefetto, udito il podesta', fissera' le condizioni dell'appalto».
Testo in vigore dal 6 novembre 1940 al 22 dicembre 2008
