Art. 30 — Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purche' la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso. Il presidente della giunta regionale puo' per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente. Qualora pero' la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dovra' arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme. Ove tuttavia detti limiti fossero gia' stati superati, potra' proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovra' farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti. L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio puo' raggiungere. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.

Testo vigente dal 21 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art30 · fonte del testo

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