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[1]Gli atti e contratti stipulati dalle Associazioni contemplate dal precedente articolo sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
[2]I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data, a San Rossore, addi' 2 luglio 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Rocco - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 26 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
