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[1]Alle Associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 dei R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, puo' essere attribuita con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni, col Ministro da cui il personale associato dipende e col Ministro per le finanze, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, la capacita' di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni.
[2]L'attribuzione di tale capacita' non conferisce la facolta' di stipulare contratti di lavoro.
[3]L'esercizio di essa e' subordinato all'autorizzazione del Ministro da cui il personale associato dipende.
Testo in vigore dal 26 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
